CENTRO RICERCHE IPOGEE GENOVA

per la ricerca e la valorizzazione dell'ambiente ipogeo naturale e artificiale

lo statuto

TITOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1
Il 29 Gennaio 2001 viene costituita in Genova, ai sensi dell'Art.36 e segg. del Codice Civile, l'Associazione Culturale senza fini di lucro denominata "Centro Ricerche Ipogee Genova", con sede in Genova, Via A. Ferretto 13/4. Gli effetti della predetta costituzione si produrranno a decorrere dalla sottoscrizione del presente statuto da parte di tutti i soci fondatori. I soci fondatori vengono identificati fin d'ora nelle seguenti persone:
AVARINO ALESSANDRO
nato a Genova il 22 Agosto 1972 residente a Genova in C.so Buenos Aires 11/13, C.F. VRNLSN72M22D969W
COSENTINO ANTONIO
nato a Genova 13 Agosto 1972 residente a Genova in Via A. Ferretto 13/4, C.F. CSNNTN72M13D969X
COSENTINO VINCENZO
nato a Trapani 21 Settembre 1942 residente a Genova in Via A. Ferretto 13/4 C.F. CSNVCN42P21L331P
Il presente Statuto regolerà i rapporti giuridici interni tra gli associati e quelli esterni tra l'associazione ed i terzi.

TITOLO 2 - SCOPI

Art. 2
Scopi dell'Associazione vengono dichiarati:
a - L'esplorazione e lo studio del fenomeno carsico in senso lato. Fra questi si intendono compresi gli studi speleo-glaciologici , speleo vulcanologici, e speleologia artificiale.
A 1 condurre studi tecnico-scientifici
A2 realizzare progetti ed interscambi culturali in diverse aree di attuazione
b - La diffusione della frequentazione dell'ambiente speleologico;
c - L'organizzazione e l'effettuazione di escursioni speleologiche;
d - L'organizzazione e la gestione di corsi di addestramento per le attività speleologiche;
e - La promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente speleologico;
f - La promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione, alla valorizzazione e allo sviluppo della conoscenza dell'ambiente speleologico;
g - L'organizzazione ed effettuazione di escursioni e manifestazioni culturali, con particolare riferimento alle attività che si svolgono all'aria aperta.
Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
a - Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici per gestire impianti sportivi, collaborare all'allestimento di manifestazioni e iniziative sportive;
b - Esercitare in via marginale e senza scopo di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento. Tutte le attività svolte dall'Associazione dovranno essere effettuate nel rigoroso rispetto della normativa italiana vigente, del presente Statuto e senza alcuna finalità di lucro.

TITOLO 3 - I SOCI

Art. 3
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti, che ne condividono gli scopi.
Art. 4
All'interno dell'Associazione si identificano le seguenti categorie di soci aventi eguali diritti e doveri:
a) Soci Fondatori: coloro che hanno dato vita all'Associazione.
b) Soci Ordinari: tutti gli altri soci.
Sono associate tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda, vengono ammesse dal Consiglio Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione annuale, che verrà stabilita dal consiglio direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 5
La qualifica di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- apartecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;
- apartecipare alle elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, del regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo;
- al pagamento di eventuali contributi una tantum per la partecipazione ad attività organizzate dall'associazione.
Art. 6
Le quote sociali contribuiranno alla formazione del fondo comune. Il loro importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali dovranno essere versate dai soci al momento della loro adesione allo Statuto sociale.
Art. 7
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a due mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quelle dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie, o dei pagamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale entro 15 giorni da tale comunicazione può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione. Il mancato rinnovo della quota sociale, entro un periodo di due mesi dalla scadenza della stessa, viene inteso come tacita rinuncia alla qualifica di associato. In nessun caso il recedente può richiedere il rimborso di quote del fondo comune.

TITOLO 4 - ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e viene convocata dal Presidente con cadenza annuale entro il mese di Febbraio di ciascun anno. L'Assemblea si riunisce presso la Sede Sociale.
Art. 9
Sono compiti dell'Assemblea:
- l'elezione, ogni due anni, del Consiglio Direttivo;
- la discussione delle relazioni tecniche presentate dal Consiglio Direttivo;
- la redazione di documenti programmatici sull'attività dell'associazione;
- l'approvazione del conto consuntivo di fine anno presentato dal Consiglio Direttivo.
Art. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è costituito da 2 soci eletti ogni anno dall'Assemblea dei Soci. Vengono eletti i 2 candidati che hanno ottenuto più voti. In caso di situazioni di parità fra i candidati potenzialmente eleggibili per il Consiglio Direttivo si procede ad una nuova votazione ristretta ai soli candidati in parità per determinare l'ultimo o gli ultimi eletti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali, secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea. In particolare deve:
- redigere i regolamenti ed emanare qualsiasi norma ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione; controllare il conto consuntivo dell'Associazione redatto dal Segretario Amministrativo;
- determinare le quote associative e fissarne le modalità di pagamento; decidere in merito all'accoglimento di domande di ammissione all'Associazione da parte di aspiranti soci;
- escludere un socio nei casi e con le modalità previste all'Art.7 del presente Statuto;
- ratificare i provvedimenti di urgenza presi dal Presidente;
- dare mandato ad uno o più soci per l'organizzazione e/o lo svolgimento di una delle attività sociali previste nello Statuto;
- nominare annualmente fra i suoi componenti le seguenti figure: Presidente dell'Associazione e Segretario Amministrativo.
Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità è prevalente il voto del Presidente dell'Associazione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente, con cadenza trimestrale e con convocazione scritta almeno 8 giorni prima della riunione e sono tenute nella Sede Sociale, a meno di differente indicazione nella convocazione. Il Presidente è tenuto a convocare riunioni straordinarie del Consiglio Direttivo su richiesta scritta della maggioranza dei suoi componenti.
Art. 11 - IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. La carica di Presidente è rinnovabile annualmente. Il Presidente rappresenta anche agli effetti di legge l'Associazione stessa, convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze, convoca e dichiara aperte l'Assemblea dei Soci.
Art. 12 - IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Il Segretario Amministrativo è eletto tra i componenti il Consiglio Direttivo. Il Segretario Amministrativo è responsabile della gestione, della conservazione del Fondo Comune e della sua destinazione secondo gli scopi sportivi dell'Associazione. È responsabile inoltre della redazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale e della redazione dei verbali delle assemblee dei soci e delle riunioni del C.D.

TITOLO 5 - IL FONDO COMUNE

Art. 13
Il patrimonio è indivisibile e formato:
- dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessita' ed al funzionamento dell'associazione;
- dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da eventuali entrate per servizi prestati all'associazione;
- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione
Qualsiasi acquisto di beni inerenti l'attività dell'Associazione deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo. Il Segretario Amministrativo ed il Presidente sono i soli soci abilitati ad assumere obbligazioni nei confronti di terzi ed a rappresentare l'Associazione. Nessun altro Socio, né Ordinario né Fondatore, è autorizzato a contrarre obbligazioni nei confronti di terzi ed agire in nome e per conto dell'Associazione se non in presenza di autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo.
Art. 14
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché' fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

TITOLO 6 - LIQUIDAZIONE DEI BENI

Art. 15
L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'articolo 27 C.C.:
- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'articolo 27 del C.C.
In ogni caso allo scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio Sara' devoluto ad altra organizzazione non lucrativa o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.

TITOLO 7 - ANNO SOCIALE

Art. 16
L'anno sociale ha inizio l'1 Gennaio e termine il 31 Dicembre.

TITOLO 8 - DELLE MODIFICHE AL PRESENTE STATUTO

Art. 17
Eventuali modifiche dello Statuto, così come lo scioglimento dell'Associazione, devono essere deliberate dall'Assemblea dei Soci con maggioranza dei 2/3 dei voti.

TITOLO 9 - NORMA TRANSITORIA

Art. 18
Per quanto non previsto esplicitamente dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti.

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