CENTRO RICERCHE IPOGEE GENOVA
per la ricerca e la valorizzazione dell'ambiente ipogeo naturale e artificiale
lo
statuto
TITOLO
1 - DENOMINAZIONE E SEDE
Art. 1
Il 29 Gennaio 2001 viene costituita in Genova, ai sensi dell'Art.36 e segg. del Codice
Civile, l'Associazione Culturale senza fini di lucro denominata "Centro Ricerche
Ipogee Genova", con sede in Genova, Via A. Ferretto 13/4. Gli effetti della predetta
costituzione si produrranno a decorrere dalla sottoscrizione del presente statuto da parte
di tutti i soci fondatori. I soci fondatori vengono identificati fin d'ora nelle seguenti
persone:
AVARINO ALESSANDRO
nato a Genova il 22 Agosto 1972 residente a Genova in C.so Buenos Aires 11/13, C.F.
VRNLSN72M22D969W
COSENTINO ANTONIO
nato a Genova 13 Agosto 1972 residente a Genova in Via A. Ferretto 13/4, C.F.
CSNNTN72M13D969X
COSENTINO VINCENZO
nato a Trapani 21 Settembre 1942 residente a Genova in Via A. Ferretto 13/4 C.F.
CSNVCN42P21L331P
Il presente Statuto regolerà i rapporti giuridici interni tra gli associati e quelli
esterni tra l'associazione ed i terzi.
TITOLO
2 - SCOPI
Art. 2
Scopi dell'Associazione vengono dichiarati:
a - L'esplorazione e lo studio del fenomeno carsico in senso lato. Fra questi si intendono
compresi gli studi speleo-glaciologici , speleo vulcanologici, e speleologia artificiale.
A 1 condurre studi tecnico-scientifici
A2 realizzare progetti ed interscambi culturali in diverse aree di attuazione
b - La diffusione della frequentazione dell'ambiente speleologico;
c - L'organizzazione e l'effettuazione di escursioni speleologiche;
d - L'organizzazione e la gestione di corsi di addestramento per le attività
speleologiche;
e - La promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto
dell'ambiente speleologico;
f - La promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione, alla valorizzazione e allo
sviluppo della conoscenza dell'ambiente speleologico;
g - L'organizzazione ed effettuazione di escursioni e manifestazioni culturali, con
particolare riferimento alle attività che si svolgono all'aria aperta.
Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
a - Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici per gestire impianti
sportivi, collaborare all'allestimento di manifestazioni e iniziative sportive;
b - Esercitare in via marginale e senza scopo di lucro attività di natura commerciale per
autofinanziamento. Tutte le attività svolte dall'Associazione dovranno essere effettuate
nel rigoroso rispetto della normativa italiana vigente, del presente Statuto e senza
alcuna finalità di lucro.
TITOLO
3 - I SOCI
Art. 3
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro,
persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti, che ne condividono gli scopi.
Art. 4
All'interno dell'Associazione si identificano le seguenti categorie di soci aventi eguali
diritti e doveri:
a) Soci Fondatori: coloro che hanno dato vita all'Associazione.
b) Soci Ordinari: tutti gli altri soci.
Sono associate tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda, vengono ammesse
dal Consiglio Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di
associazione annuale, che verrà stabilita dal consiglio direttivo. Il contributo
associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non
rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa.
Art. 5
La qualifica di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- apartecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate anche
in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali
regolamenti;
- apartecipare alle elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, del regolamento organico e delle deliberazioni assunte
dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo;
- al pagamento di eventuali contributi una tantum per la partecipazione ad attività
organizzate dall'associazione.
Art. 6
Le quote sociali contribuiranno alla formazione del fondo comune. Il loro importo è
stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali dovranno essere versate
dai soci al momento della loro adesione allo Statuto sociale.
Art. 7
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L'esclusione è
deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a due mesi
nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o
concorrenza con quelle dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle
disposizioni statutarie, o dei pagamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio
Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto
il quale entro 15 giorni da tale comunicazione può ricorrere all'Assemblea mediante
lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione. Il mancato rinnovo della quota
sociale, entro un periodo di due mesi dalla scadenza della stessa, viene inteso come
tacita rinuncia alla qualifica di associato. In nessun caso il recedente può richiedere
il rimborso di quote del fondo comune.
TITOLO
4 - ORGANI ASSOCIATIVI
Art. 8
- L'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e viene convocata dal
Presidente con cadenza annuale entro il mese di Febbraio di ciascun anno. L'Assemblea si
riunisce presso la Sede Sociale.
Art. 9
Sono compiti dell'Assemblea:
- l'elezione, ogni due anni, del Consiglio Direttivo;
- la discussione delle relazioni tecniche presentate dal Consiglio Direttivo;
- la redazione di documenti programmatici sull'attività dell'associazione;
- l'approvazione del conto consuntivo di fine anno presentato dal Consiglio Direttivo.
Art. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è costituito da 2 soci eletti ogni anno dall'Assemblea dei Soci.
Vengono eletti i 2 candidati che hanno ottenuto più voti. In caso di situazioni di
parità fra i candidati potenzialmente eleggibili per il Consiglio Direttivo si procede ad
una nuova votazione ristretta ai soli candidati in parità per determinare l'ultimo o gli
ultimi eletti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali,
secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea. In particolare deve:
- redigere i regolamenti ed emanare qualsiasi norma ritenuta opportuna per il buon
funzionamento dell'Associazione; controllare il conto consuntivo dell'Associazione redatto
dal Segretario Amministrativo;
- determinare le quote associative e fissarne le modalità di pagamento; decidere in
merito all'accoglimento di domande di ammissione all'Associazione da parte di aspiranti
soci;
- escludere un socio nei casi e con le modalità previste all'Art.7 del presente Statuto;
- ratificare i provvedimenti di urgenza presi dal Presidente;
- dare mandato ad uno o più soci per l'organizzazione e/o lo svolgimento di una delle
attività sociali previste nello Statuto;
- nominare annualmente fra i suoi componenti le seguenti figure: Presidente
dell'Associazione e Segretario Amministrativo.
Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di
parità è prevalente il voto del Presidente dell'Associazione. Le riunioni del Consiglio
Direttivo sono indette dal Presidente, con cadenza trimestrale e con convocazione scritta
almeno 8 giorni prima della riunione e sono tenute nella Sede Sociale, a meno di
differente indicazione nella convocazione. Il Presidente è tenuto a convocare riunioni
straordinarie del Consiglio Direttivo su richiesta scritta della maggioranza dei suoi
componenti.
Art. 11 - IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.
La carica di Presidente è rinnovabile annualmente. Il Presidente rappresenta anche agli
effetti di legge l'Associazione stessa, convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le
adunanze, convoca e dichiara aperte l'Assemblea dei Soci.
Art. 12 - IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Il Segretario Amministrativo è eletto tra i componenti il Consiglio Direttivo. Il
Segretario Amministrativo è responsabile della gestione, della conservazione del Fondo
Comune e della sua destinazione secondo gli scopi sportivi dell'Associazione. È
responsabile inoltre della redazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale e della
redazione dei verbali delle assemblee dei soci e delle riunioni del C.D.
TITOLO
5 - IL FONDO COMUNE
Art. 13
Il patrimonio è indivisibile e formato:
- dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno
essere richiesti in relazione alle necessita' ed al funzionamento dell'associazione;
- dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da eventuali entrate per servizi prestati all'associazione;
- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione
Qualsiasi acquisto di beni inerenti l'attività dell'Associazione deve essere deliberato
dal Consiglio Direttivo. Il Segretario Amministrativo ed il Presidente sono i soli soci
abilitati ad assumere obbligazioni nei confronti di terzi ed a rappresentare
l'Associazione. Nessun altro Socio, né Ordinario né Fondatore, è autorizzato a
contrarre obbligazioni nei confronti di terzi ed agire in nome e per conto
dell'Associazione se non in presenza di autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo.
Art. 14
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché' fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla Legge.
TITOLO
6 - LIQUIDAZIONE DEI BENI
Art. 15
L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'articolo 27 C.C.:
- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'articolo 27 del C.C.
In ogni caso allo scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio Sara'
devoluto ad altra organizzazione non lucrativa o a fini di pubblica utilità, salvo
diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.
TITOLO
7 - ANNO SOCIALE
Art. 16
L'anno sociale ha inizio l'1 Gennaio e termine il 31 Dicembre.
TITOLO
8 - DELLE MODIFICHE AL PRESENTE STATUTO
Art. 17
Eventuali modifiche dello Statuto, così come lo scioglimento dell'Associazione, devono
essere deliberate dall'Assemblea dei Soci con maggioranza dei 2/3 dei voti.
TITOLO
9 - NORMA TRANSITORIA
Art. 18
Per quanto non previsto esplicitamente dal presente statuto si fa riferimento alle
normative vigenti. |